Lo Sgombero di immobili pignorati da beni mobili dopo l’esecuzione di un provvedimento di rilascio è uno dei maggiori fastidi che il proprietario si trova a dover affrontare dopo essere stato immesso nel possesso del proprio bene.
Non è infatti infrequente che il debitore, anche al solo scopo ritorsivo per l’onta subita, abbandoni all’interno dell’immobile i propri beni mobili, a volte costituiti da un’intera mobilia di modico o consistente valore di mercato che l’ufficiale giudiziario non può esimersi dal descrivere dettagliatamente.
Dal punto di vista pratico il procedimento per liberare l’immobile da tali beni è molto simile a quello che il codice procedurale prevede per il pignoramento mobiliare, con l’unica (ma fondamentale) previsione che l’esecuzione va preceduta dall’offerta per intimazione.
Le norme di riferimento sono gli artt. 1209 e 1211 c.c.: il primo, relativo all’offerta reale o per intimazione, si riferisce al caso in cui l’obbligazione abbia ad oggetto danaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore. il primo comma dell’art. 1209 c.c. obbliga il debitore (proprietario dell’immobile rilasciato) ad eseguire l’offerta reale ove le cose siano da consegnare “al domicilio del creditore” (chi ha subito il provvedimento di rilascio).
Negli sfratti o in tutte le altre procedure di rilascio di immobili (comodato, detenzione sine titulo, etc) i beni da “offrire” vengono solitamente rilasciati all’interno dell’immobile liberato, pertanto non può parlarsi di “domicilio del creditore” ma di “luogo diverso” stando al tenore letterale del ii comma, art. 1209 c.c. pertanto il debitore dovrà intimare, a mezzo ufficiale giudiziario, al creditore di recarsi in loco (immobile liberato) nel giorno e nell’ora prefissata al fine di ritirare i propri beni.
la predisposizione dell’atto di offerta per intimazione non richiede il rispetto di particolari formalità, purchè venga fatta “nelle forme prescritte per l’atto di citazione” in giurisprudenza vi è una corrente minoritaria che ritiene sufficiente, al fine di ottenere un provvedimento di vendita da parte del giudice dell’esecuzione, l’invio di una semplice raccomandata a/r ove si inviti il creditore a ritirare i propri beni, pena la vendita all’asta mobiliare.
in proposito un’ordinanza del giudice di esecuzione , conseguente ad un’istanza ex art. 1211 c.c. preceduta dalla predetta raccomandata, ha provveduto statuendo “il g.e., esaminati gli atti, sciogliendo la riserva che precede; visto l’art. 1211 c.c. autorizza l’istante a vendere, al miglior offerente, i beni elencati nel verbale di immissione in possesso del 13-3-2012. dichiara estinta la procedura”.
In tale procedimento l’istante aveva depositato una richiesta di vendita dei beni lasciati all’interno dell’immobile oggetto del rilascio, preceduta da una raccomandata a/r ove si invitava il creditore a ritirarli entro dieci giorni.
dello stesso avviso non è stato il giudice dell’esecuzione di catania che, con provvedimento del 21 novembre 2013 provvedeva sulla medesima istanza ex art. 1211 c.c. statuendo:”…ritenuto che in via preliminare il creditore va invitato a notificare offerta formale relativa all’autovettura ai sensi dell’art. 1209 c.c.”.
Si trattava della liberazione di un bene , ed il debitore aveva fatto precedere l’istanza ex art. 1211 c.c. da una semplice raccomandata a/r ove intimava al creditore di liberare l’immobile entro 10 gg. l’utilizzo della raccomandata come forma sostitutiva della offerta per intimazione a mezzo ufficiale giudiziario, al di là del fine di evitare i costi eccessivi.
Link Utili:
Etimologia della parola Sgombero (Wikipedia)
Varie notizie sugli Sgomberi a Milano (MilanoToday)
Significato di Sgomberare ( Treccani)
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